CAPO I - DEGLI ATTI PRELIMINARI

Art. 1
Decorrenza dei diritti e delle prerogative dei Consiglieri


1. I Consiglieri, con la prestazione del giuramento prescritto dall'articolo 23 dello Statuto speciale per la Sardegna, entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative della carica.


Art. 2
Ufficio di Presidenza provvisorio

1. Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio è presieduto provvisoriamente dal Consigliere più anziano di età.

2. I quattro Consiglieri più giovani presenti alla seduta sono chiamati ad esercitare le funzioni di Segretario.

3. Il Presidente provvisorio proclama eletti Consiglieri i candidati che subentrino agli optanti tra più collegi o agli optanti per i due rami del Parlamento. A tal fine sospende la seduta e convoca subito l'Ufficio di Presidenza provvisorio per procedere ai relativi accertamenti.