I consiglieri regionali in questa legislatura sono 80, eletti nella consultazione elettorale del 14 e 15 febbraio 2009.
I consiglieri entro tre giorni dall'insediamento devono dichiarare l'adesione ad un gruppo politico.
Tutti i consiglieri, ad eccezione del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio e dei consiglieri nominati assessori, fanno parte di una Commissione consiliare. Per assicurare il giusto rapporto di maggioranza ed opposizione e la equilibrata rappresentanza e la partecipazione di tutti i gruppi politici, molti dei consiglieri fanno parte di più di una Commissione.
Le Commissioni si riuniscono regolarmente per l'istruttoria e un primo esame ed elaborazione dei testi (leggi, programmi, documenti) che devono essere approvati dall'Aula o per deliberare atti di propria competenza (pareri, risoluzioni).
Diversi consiglieri sono inoltre impegnati anche in altri organi, con compiti di organizzazione interna e degli uffici (Ufficio di Presidenza) o di regolamentazione e programmazione dei lavori (Conferenza dei Presidenti di gruppo, Giunta del Regolamento, Giunta delle elezioni).
Trattamento economicoIl trattamento economico del consigliere regionale si compone di diverse voci: l'indennità, la diaria e i rimborsi e ha come riferimento gli analoghi istituti previsti per i parlamentari.
Indennità consiliareL'indennità, prevista dallo Statuto sardo nell'art. 26, è determinata in base alla legge regionale 7 aprile 1966, n. 2. È fissata in misura non superiore all'80 per cento della corrispondente indennità parlamentare stabilita dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
Dal 1° gennaio 2006 l'indennità era stata ridotta del 10%.
Il 7 dicembre 2011 l’Ufficio di Presidenza ha deliberato un’ulteriore riduzione.
L'indennità è corrisposta per 12 mensilità, ciascuna attualmente pari a € 3.452,35, al netto delle ritenute previdenziali (€ 604,78), della quota contributiva per l'assegno vitalizio (€ 1.353,99), delle addizionali regionale e comunale all'Irpef (€ 162,55) e della ritenuta fiscale (€ 3.452,95).
Indennità di caricaL'indennità di carica è determinata in base alla legge regionale 7 aprile 1966, n. 2. Compete ai membri dell'Ufficio di Presidenza, al Presidente e ai Vice Presidenti delle Commissioni e al Vice Presidente della Giunta delle elezioni in misura non superiore all'80 per cento di quella fissata per le corrispondenti cariche del Parlamento.
Il 7 dicembre 2011 l’Ufficio di Presidenza ha deliberato la riduzione anche dell’indennità di carica.
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PASSA DA |
A |
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lorda |
netta |
lorda |
netta |
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Presidente consiglio |
5.769,53 |
3.288,63 |
4.038,67 |
2.302,04 |
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Vice presidente consiglio |
3.846,35 |
2.192,4 |
2.692,45 |
1.534,69 |
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Questore |
3.853,01 |
2.196,22 |
2.697,11 |
1.537,35 |
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Segretario |
2.752,15 |
1.568,73 |
1.926,51 |
1.098,11 |
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Presidente commissione |
2.752,15 |
1.568,73 |
1.926,51 |
1.098,11 |
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Vice presidente commissione |
688,04 |
392,18 |
481,63 |
274,53 |
Diaria
Viene riconosciuta, a titolo di rimborso spese di soggiorno a Cagliari, sempre sulla base della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2.
Attualmente, a seguito della riduzione di € 500 deliberata dall’Ufficio di Presidenza nella seduta del 7 dicembre 2011, la diaria ammonta a 3.503,11 euro mensili. Tale somma viene ridotta di 154,94 euro per ogni giorno di assenza del consigliere dalle sedute dell'Assemblea e di 129,11 euro per ogni seduta delle Commissioni.
La diaria è integrata del 30 per cento per i consiglieri regionali la cui abitazione sia situata ad oltre 35 chilometri da Cagliari (€ 1.050,93); precedentemente era di € 1.200.
Rimborso forfetario delle spese sostenute per spese di segreteria e rappresentanza per mantenere il rapporto tra eletto ed elettori
A titolo di rimborso forfetario per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori, al consigliere è attribuita una somma mensile di 3.352,00 euro. La misura del rimborso è determinata sulla base della citata legge regionale n. 2 del 1966.
Contributo per spese di documentazione, aggiornamento, stampa e strumentazioni tecnologicheAl consigliere regionale compete un rimborso forfetario annuo, erogato in tre quote, che attualmente, a seguito della riduzione dell’indennità consiliare di dicembre 2011, è pari a 9.026 euro per spese di documentazione, aggiornamento, stampa e strumentazioni tecnologiche.
Il Consiglio non fornisce ai consiglieri fax, computer, stampanti, quotidiani, riviste, libri od altro.
Spese di viaggioI consiglieri regionali e gli ex consiglieri non usufruiscono di rimborsi per biglietti di viaggio in Italia e in Europa (misura adottata nella XIII Legislatura).
Spese telefonicheAi consiglieri non è riconosciuto alcun rimborso per spese telefoniche. Il Consiglio non fornisce ai consiglieri telefoni cellulari.
MissioniCon l'art. 20, comma 26, lettera a) della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 è stata abolita per i consiglieri l'indennità di missione. I consiglieri in missione hanno diritto al solo rimborso spese forfetario (la misura è stata adottata nella XIII Legislatura).
Assistenza sanitariaNon è prevista alcuna forma di assistenza sanitaria.
Assegno di fine mandatoIl consigliere versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota del 6,7 per cento della propria indennità lorda, pari a 627,31 euro. Al termine del suo incarico, il consigliere riceve l'assegno di fine mandato, che è pari, per il quinquennio della legislatura, ad una mensilità per ogni anno di esercizio delle funzioni. (In precedenza erano 12 mensilità per ogni quinquennio).
Assegno vitalizioIl consigliere versa mensilmente una quota della propria indennità lorda, che viene accantonata per il pagamento degli assegni vitalizi, come previsto da un apposito Regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza il 21 marzo 2000. Tale quota che era dell'8,60 per cento (pari a euro 805,21) è stata portata a partire dal 2007 al 15 per cento (pari a 1.404,44 euro).
Il consigliere riceve il vitalizio a partire dal 65° anno di età. Il limite di età diminuisce fino al 60° anno di età in relazione agli anni di mandato svolti oltre la prima legislatura.
Il pagamento del vitalizio viene sospeso qualora il consigliere sia rieletto membro del Consiglio regionale, o sia eletto al Parlamento nazionale o europeo, ovvero sia nominato Assessore regionale, Ministro o Sottosegretario di Stato.
L'importo dell'assegno varia da un minimo del 25 per cento a un massimo dell'80 per cento dell'indennità consiliare, a seconda degli anni di mandato.
IMPORTI DELL'ASSEGNO VITALIZIO RIFERITI
PERCENTUALMENTE ALL'INDENNITÀ CONSILIARE
| ANNI | % AVD |
| 5 | 25,00 |
| 10 | 38,00 |
| 15 | 53,00 |
| 20 | 68,00 |
| 25 | 75,50 |
| 30 ed oltre | 80,00 |
Con delibera n. 147 del 17 novembre 2011 l’Ufficio di Presidenza ha statuito che dalla XV legislatura le norme sull’assegno vitalizio non troveranno più applicazione e che per i consiglieri regionali che fossero rieletti nella XV o in legislature successive non si produrranno effetti giuridici ed economici rispetto a quanto maturato in ordine all’assegno vitalizio.
Pubblicazione della situazione patrimoniale
Ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, la situazione patrimoniale dei consiglieri regionali viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Nella XIII Legislatura i dati sono stati pubblicati nei seguenti B.U.R.A.S.: n. 40 del 4 dicembre 2006, S.S. n. 25/I , situazione patrimoniale relativa all'anno 2004; n. 11 del 6 aprile 2007, S.S. n. 4, situazione patrimoniale relativa all'anno 2005; n. 30 del 20 settembre 2007, S.S. n. 1/12, situazione patrimoniale relativa all'anno 2006.
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